Vi ripropongo l’articolo di SIMONE MONETTI (Unionbirrai) che spiega la procedura corretta per l’utilizzo della parola BIRRA ARTIGIANALE nei vari festival e social.
Come noto il Parlamento del nostro paese ha approvato quasi un anno fa la Legge 154/2016, che ha introdotto la definizione di prodotto “Birra Artigianale”.
A questo proposito Unionbirrai ritiene quanto mai opportuno che tale definizione sia utilizzata correttamente in tutte le situazioni in cui La Birra Artigianale venga presentata al pubblico, tramite etichettatura, siti internet, comunicazioni di eventi, presentazione a scaffale e altro, a tutela dei Piccoli Produttori Indipendenti di Birra e dei consumatori.
Di seguito riportiamo la comunicazione che, da qui in avanti, invieremo in tutti i casi si rendesse necessario intervenire come Associazione Unionbirrai nel rilevare un uso improprio del termine “Birra Artigianale”
OGGETTO : Impiego lecito della dicitura “Birra Artigianale” in locandine, sui social network, ed in ogni forma di comunicazione commerciale o rivolta comunque al pubblico
La scrivente associazione Unionbirrai <ha per scopo il coordinamento, la tutela, la promozione, la salvaguardia e la rappresentanza collettiva dei Piccoli Birrifici Indipendenti Italiani (PBII)> (art. 1 comma 4 Statuto), cioè dei piccoli produttori di “birra artigianale”, come definita ai sensi dell’art.2 comma 4 bis L. 16/08/1962, n. 1354 (comma aggiunto dall’art. 35, comma 1, L. 154/16).
L’associazione stessa <<è organismo di tutela di categoria nei rapporti con le istituzioni pubbliche e private, nelle iniziative giudiziali e, più in generale, in ogni iniziativa, anche giudiziale, che possa perseguire un’utilità diretta od indiretta per i Piccoli Birrifici Indipendenti Italiani, singoli o nella loro collettività>> (art. 1 Statuto comma 5).
In quest’ottica di rappresentanza unitaria su base nazionale, in relazione alla tematica di cui all’oggetto, ci sentiamo in dovere, di sottolineare quanto segue.
L’art. 2 Legge 16.8.1962, come modificata dall’art. 35, comma 1, L. 28 luglio 2016, n. 154, prevede, esattamente al comma 4-bis, che <Si definisce birra artigianale la birra prodotta da piccoli birrifici indipendenti e non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e di microfiltrazione. Ai fini del presente comma si intende per piccolo birrificio indipendente un birrificio che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non operi sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui e la cui produzione annua non superi 200.000 ettolitri, includendo in questo quantitativo le quantità di birra prodotte per conto di terzi>.
Detta definizione si traduce nel divieto, in occasione di somministrazione o vendita o comunque in ogni altro caso di immissione in commercio, di utilizzare la denominazione “birra artigianale”, se non nei casi di prodotto aderente alla definizione stessa.
In caso contrario trovano applicazioni le sanzioni previste dalla L. 1354/62 stessa implicante, in particolare, all’art. 27 primo comma, <la sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 3.000.000> (equivalenti ad € da 77,47 a 1549,37).
A ciò si aggiunga la sanzione di cui al 5° comma per tutti i casi di utilizzo comunque improprio della denominazione in questione, ovvero <la sanzione amministrativa da lire 150.000 al lire 1.500.000> (e cioè da 77,47 a 852,15 €) <salvo che il fatto costituisca più grave reato>, ad esempio nei casi di comunicazioni commerciali su social network, locandine ecc….
D’altro canto, da questo punto di vista, interviene anche la fattispecie di pubblicità ingannevole.
In tema, l’art. 21 del c.d. Codice del Consumo (D.Lgs. 06/09/2005, n. 206), precisa che <<1. E’ considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o è idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso ) l’esistenza o la natura del prodotto;
b) le caratteristiche principali del prodotto,…>>
Ebbene, da questo punto di vista la denominazione “birra artigianale” risulta qualificante sia dal punto di vista della natura del prodotto che delle sue caratteristiche principali, come tali distintive e di definita percezione collettiva.
Parallelamente, l’art. 22 del Codice del Consumo stesso, non manca di vietare anche le mere condotte omissive.
Risulta infatti previsto espressamente che <<1. E’ considerata ingannevole>> anche <una pratica commerciale che nella fattispecie concreta… omette informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di natura commerciale e induce o è idonea ad indurre in tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso>.
Il che porta a ritenere ingannevoli anche i casi in cui l’utilizzo del termine “Birra Artigianale” viene procurato in occasione di eventi nei quali risulta utilizzata (o presentata) anche birra che artigianale invece non è, senza debiti distinguo e differenziazioni in termini di spazi comunicativi e fisici.
Dal punto di vista sanzionatorio, fermi peraltro i diritti risarcitori, l’art. 27 del Codice del Consumo citato prevede che <<2. L’Autorità, d’ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, inibisce la continuazione delle pratiche commerciali scorrette e ne elimina gli effetti. … Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 l’Autorità può avvalersi della Guardia di finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta sui redditi. …. … 4. In caso di inottemperanza, senza giustificato motivo, …, l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 20.000,00 euro.
Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000,00 euro a 40.000,00 euro. … 9. Con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone inoltre l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione>>.
Ciò tutto premesso, rientra nelle cure della scrivente Associazione Unionbirrai, in caso di indebito utilizzo della denominazione “birra artigianale” in questione, procedere ad immediata segnalazione alle autorità di vigilanza e repressione, ragion per cui, per il tramite della presente missiva, è intenzione caldeggiare l’attenzione sulla problematica sollevata ed invitare tutti i soggetti potenzialmente interessati al massimo rigore applicativo.